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Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

In caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe (di sezione), si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe (di sezione) una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni; 

nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, com- ma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

 in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

nelle scuole secondarie di primo grado

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vac- cinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri sog- getti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzio- nati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.